Riportiamo qui di seguito l’art. 43 della Legge Finanziaria 2003 (Legge n. 289 del 27 dicembre 2002) che ha interessato le norme in materia di ENPALS.
1. Nell'ambito del processo di armonizzazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) al regime generale, con effetto dal 1º gennaio 2003:
a) l'aliquota di finanziamento in vigore per tutti gli assicurati di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è quella in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS;
b) l'ENPALS non è tenuto al contributo di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
c) la disciplina prevista all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, è estesa all'ENPALS, con applicazione, relativamente agli organi, dei criteri di composizione e di nomina previsti per l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), salvo che per il collegio dei revisori dei conti, per il quale continua ad applicarsi la vigente disciplina, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2. L'articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell'ENPALS, che provvede periodicamente al monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, sono adeguate le categorie dei soggetti assicurati di cui al primo comma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere, altresì, integrata o ridefinita, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 181, la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ".
3. Al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre il contenzioso contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica, non possono eccedere il 40 per cento dell'importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attivita`. Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile. La disposizione si applica anche per le posizioni contributive per le quali il relativo contenzioso in essere non è definito alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'articolo 1, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi.
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L'articolo Le novità Enpals nella nuova Finanziaria di Redazione è apparso su Rockit.it il 2003-01-24 00:00:00
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